FAQ

La negoziazione assistita è un modo semplice e sicuro per risolvere questioni familiari importanti — come separarsi, divorziare o modificare accordi già presi — senza dover andare davanti a un giudice.

Funziona così: le parti (per esempio due coniugi) si incontrano, ciascuna assistita dal proprio avvocato, per discutere e trovare un accordo scritto. Una volta raggiunto, l’accordo viene firmato e, se necessario, controllato dal Pubblico Ministero. Poi viene inviato al Comune, dove ha pieno valore legale.

È un’alternativa più rapida, riservata e spesso meno costosa rispetto al Tribunale.

La negoziazione assistita è stata introdotta in Italia nel 2014, con una legge pensata per semplificare alcune controversie familiari.

La norma di riferimento è il Decreto Legge n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014.

Con la Riforma Cartabia (2022–2024) lo strumento è stato potenziato: oggi si può usare anche tra genitori non sposati, per i figli maggiorenni che non sono ancora autonomi, e per gli obblighi alimentari tra familiari.

Dal 2025, inoltre, è possibile svolgere tutta la procedura anche a distanza, con videochiamate e firme digitali.

In sintesi: oggi è uno strumento moderno, sicuro e riconosciuto dalla legge, che permette di affrontare molti temi familiari senza passare dal Tribunale.

Situazione familiare Si può usare la negoziazione assistita?
Separarsi senza andare in Tribunale ✅ Sì
Divorziare in modo consensuale ✅ Sì
Modificare accordi di separazione o divorzio già fatti ✅ Sì
Regolare i rapporti tra genitori non sposati (es. affidamento, visite, mantenimento) ✅ Sì
Accordarsi per il mantenimento dei figli maggiorenni non ancora indipendenti ✅ Sì
Chiedere o regolare assegni alimentari tra familiari (es. tra genitori e figli) ✅ Sì
Separazioni o divorzi con figli minori o disabili ✅ Sì, ma serve l’ok del Pubblico Ministero

⚠️ Attenzione:
Non si può usare la negoziazione assistita in presenza di gravi disaccordi, conflitti violenti o maltrattamenti. In questi casi bisogna rivolgersi al Tribunale.

Il costo varia in base alla presenza di figli minori, alla complessità delle questioni da trattare e al numero di incontri. In ogni caso gli importi comprenderanno SEMPRE:

  • L’intera fase di confronto e assistenza legale
  • La stesura dell’accordo
  • La raccolta dei documenti
  • La firma dell’accordo
  • Il deposito presso la Procura, se necessario
  • Il ritiro del nullaostadel Pubblico Ministero
  • L’invio all’Ufficio di Stato Civileper la registrazione

Non sono inclusi:

  • Le eventuali attività di mediazione familiare(che hanno costi separati)
  • Servizi aggiuntivi (come volture catastali, consulenze notarili ecc.)

I tempi sono generalmente molto più brevi rispetto a una causa in Tribunale.

  • Casi semplici: anche in 2–3 settimane
  • Casi con figli minori o con verifica del Pubblico Ministero: circa 30–45 giorni

Grazie alla possibilità di gestire l’intera procedura online, tutto può avvenire con maggiore comodità.

Sì. Una volta firmato e, se serve, approvato dal Pubblico Ministero, l’accordo ha lo stesso valore legale di una sentenza:

  • È obbligatorioper le parti
  • Ha effetto immediato
  • Può essere iscritto nei registri dello stato civile
  • Può essere usato per far valere diritti o obblighi(ad esempio per ottenere un assegno o modificare documenti ufficiali)

Non può essere “impugnato” come una sentenza del giudice, ma può essere annullato solo in casi gravi, come inganni, forzature o accordi contrari alla legge.